Per tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che ancora non hanno provveduto a modificare i propri Statuti per adeguarli alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2021, il termine ultimo per effettuare gli adeguamenti scadrà il giorno 30 giugno 2024.
Cosa significa adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla riforma dello Sport?
Significa leggere con attenzione lo Statuto della propria associazione per verificare la presenza dei requisiti indicati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 36/2021 e, laddove tali requisiti manchino o non siano correttamente specificati, effettuare le integrazioni o fare le modifiche necessarie.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 36/2021 le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Chi delibera le modifiche statutarie?
Per effettuare le modifiche statutarie è necessario convocare l’assemblea straordinaria degli associati e con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto procedere alla deliberazione delle modifiche necessarie per l’adeguamento dello Statuto alle disposizioni sopra indicate.
Il verbale di assemblea straordinaria e il nuovo Statuto modificato andranno quindi poi registrati in Agenzia delle Entrate, con l’accortezza di sapere che è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro di 200€.
Esenzione dall’imposta di registro
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 36/2021 ” 2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 (poi prorogato al 30 giugno 2024), sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”.
Si precisa che l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro è previsto solo per quelle modifiche che sono necessarie per adeguare lo Statuto alla riforma dello Sport mentre per tutte le altre modifiche che possono essere apportate per ragioni di opportunità, ma non perchè richieste dalla Riforma dello Sport, non è prevista l’esenzione dall’imposta di registro.
Quindi, se vado ad esempio a modificare il numero di consiglieri che possono formare il Direttivo e se modifico l’anno sociale o il termine di convocazione delle assemblee sto apportando delle modifiche che non sono richieste dalla riforma dello Sport e pertanto non sono esenti da imposta di registro.
Esenzione dall’imposta di bollo
Non si dovrà nemmeno versare l’imposta di bollo in quanto in quanto dal 1 Gennaio 2019 le ASD sono esenti da imposta di bollo: la legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018), al suo articolo 1, comma 646, ha infatti modificato l’articolo 27-bis di cui all’allegato B al DPR 642/1972 intitolato “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. Stando alla nuova formulazione, pertanto, sono ora esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Conseguenze del mancato adeguamento dello Statuto
Dal mancato adeguamento dello statuto entro il termine previsto deriverà l’assenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’associazione come ente sportivo.
Da ciò conseguirà l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) tenuto presso il Dipartimento dello Sport e, per coloro che sono già iscritti, la cancellazione d’ufficio, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti sportivi dilettantistici.
Supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro
Per affrontare queste sfide e adempiere correttamente alle nuove disposizioni della riforma del lavoro sportivo, è fondamentale il supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro. Un avvocato con esperienza nella riforma del lavoro sportivo può aiutare gli enti sportivi a stipulare contratti adeguati e corretti, gestire le responsabilità legali e navigare con successo nel nuovo panorama legale.
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