Semplificazioni contabili per gli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni

Con le disposizioni contenute nell’art. 4 della Legge 104/2024 il Legislatore ha introdotto significative modifiche alla disciplina contabile degli Enti del Terzo Settore (ETS), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli articoli 13, 30 e 31 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio.

Grazie alla circolare n. 6/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli enti e i loro consulenti hanno potuto valutare appieno la portata delle modifiche, soprattutto con riferimento alla loro decorrenza temporale.

Principali novità introdotte:

  1. Innalzamento del limite per il rendiconto per cassa: Il limite delle entrate annue sotto il quale gli Enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica possono redigere il rendiconto per cassa è stato aumentato da 220.000€ a 300.000€. Questo consente a un numero maggiore di enti di adottare una contabilità semplificata.

  2. Introduzione del rendiconto per cassa semplificato: per gli Enti del Terzo Settore con entrate annue inferiori a 60.000€ è stata prevista la possibilità di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporta entrate e uscite in forma aggregata. Tuttavia, l’applicazione di questa disposizione è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che definirà il modello specifico da utilizzare.

  3. Modifica dei limiti dimensionali per la tenuta delle scritture contabili: sono stati rivisti i limiti dimensionali per la tenuta delle scritture contabili previsti dall’articolo 87 del Codice del Terzo Settore. In particolare, gli Enti del Terzo Settore non commerciali che non applicano il regime forfetario devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche, rappresentando adeguatamente in bilancio le attività di interesse generale e quelle diverse.

  4. Tempistiche per il deposito dei bilanci: è stata modificata la scadenza per il deposito dei bilanci presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In precedenza, il termine era fissato al 30 giugno di ogni anno; con la nuova legge il deposito deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

  5. Applicazione dei nuovi limiti dimensionali: i nuovi limiti per l’adozione del rendiconto per cassa si applicano a partire dal bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge. Pertanto, per gli Enti del Terzo Settore con esercizio coincidente con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà dal bilancio 2025, basandosi sulle entrate del 2024.

  6. Effetti sugli incarichi di organo di controllo e revisione legale dei conti: l’adeguamento dei limiti dimensionali ha effetti anche sugli obblighi di nomina degli organi di controllo e dei revisori legali dei conti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo Settore che superano determinati limiti dimensionali sono tenuti a nominare tali organi, e le nuove disposizioni possono influenzare anche gli incarichi in essere.

Queste modifiche mirano a rendere più flessibile e proporzionata la gestione contabile degli Enti del Terzo Settore, riducendo gli oneri amministrativi per gli enti di piccole dimensioni e garantendo una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti.

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