Il volontario secondo la riforma dello sport
Nella Riforma dello sport il volontario è colui che mette a disposizione di una associazione sportiva dilettantistica oppure a favore di una società sportiva dilettantistica, nonché a favore di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport.
Le prestazioni sportive dei volontari
Le prestazioni sportive dei volontari devono quindi essere rese nell’ambito delle attività istituzionali e possono avere ad oggetto lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le finalità del volontario
Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
I rimborsi per il volontario dell’associazione sportiva
Le prestazioni sportive dei volontari non possono quindi essere retribuite in alcun modo.
Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purchè non superino l’importo di 150€ mensili e purchè l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
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