Nuove misure per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro

Nuove norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo pacchetto di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», inserito nel decreto PNRR 4 e convertito con Legge n. 56 del 29 aprile 2024, introduce una serie di importanti misure per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro, rispondendo alle sfide contemporanee e alle esigenze emergenti nel mondo del lavoro.

Aumento delle sanzione per il lavoro nero

Riconoscendo la stretta correlazione esistente tra lavoro irregolare e rischio di infortuni, il Decreto prevede un aumento del 30% della maxi-sanzione per il lavoro nero e uno specifico e ampio intervento sull’assetto sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Per tali fattispecie è, infatti, reintrodotta e/o rafforzata la sanzione penale: il somministratore e l’utilizzatore sono, oggi, puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Ove venisse accertato che che la somministrazione è stata posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore saranno puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100€ per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di utilizzo.

Esercizio abusivo delle attività di ricerca e selezione del personale

Sono, inoltre, sanzionate penalmente e con inasprimento delle relative ammende le ipotesi di esercizio abusivo delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Restano, poi, confermate le sanzioni penali già previste per l’espletamento non autorizzato dell’attività di intermediazione nonché nei casi di sfruttamento dei minori.

Aggravio nel caso di recidiva

Altro aspetto innovativo è l’aggravio delle ammende nel caso di recidiva. Qualora, infatti, il datore sia stato già destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, le stesse sono aumentate del 20%, fermo restando che il relativo importo non può essere inferiore a 5.000€ nè superiore a 50.000€.

La maggiore severità della nuova disciplina risulta evidente se solo si considera che, per la fattispecie più grave della somministrazione fraudolenta, l’abrogato art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 disponeva l’applicazione di soli 20.000€ di multa.

Incremento della sanzione amministrativa pecuniaria

Anche la sanzione amministrativa pecuniaria (cd. maxisanzione) prevista per il lavoro irregolare, ovvero il lavoro prestato in mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro, viene incrementata dal Decreto. Il relativo importo è modulato in base alla durata dell’illecito come segue:

    • impiego del lavoratore fino a 30 giorni: sanzione compresa tra 1.950€ e 11.700€;
    • impiego del lavoratore fino a 60 giorni: sanzione compresa tra 3.900€ e 23.400€;
    • impiego del lavoratore oltre i 60 giorni: sanzione compresa tra 7.800€ e 46.800€.

Anche in questa ipotesi è previsto un aumento in caso di recidiva.

Sono ampliati i requisiti per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi che, oggi, ricomprendono espressamente anche il rispetto delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza dei lavoratori. È, inoltre, specificato che gli incentivi sono riconosciuti anche in caso di successiva regolarizzazione di violazioni accertate.

Premi alle imprese virtuose

Per premiare le imprese virtuose, è stata introdotta la lista di conformità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito dell’INL in cui sono iscritti, previo consenso, i datori di lavoro che non abbiano subito sanzioni a seguito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro, inclusa la tutela della salute e sicurezza. Le imprese iscritte in questa lista non saranno soggette a ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato per 12 mesi nelle materie oggetto del precedente accertamento, fatte salve le ispezioni in materia di salute e sicurezza.

Queste misure rappresentano un passo avanti significativo nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, incentivando la conformità e penalizzando severamente le irregolarità, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro più sicuro e regolamentato.

Supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro

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