L’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore, introduce l’obbligo per le fondazioni e le associazioni (per queste ultime solo in presenza di determinate condizioni) di nominare un organo di controllo, monocratico o pluripersonale.
Tale obbligo vige per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unita’.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 c.c. ovvero devono essere scelti fra gli iscritti ai seguenti albi professionali: dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, revisori. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Ricordiamo che ai sensi di tale disposizione gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Il momento di decorrenza di tale obbligo di nomina dell’organo di controllo sembra non essere del tutto pacifico, decorrendo secunti alcuni dalla modifica dello Statuto o dall’iscrizione al Runts mentre secondo altro orientamento l’obbligo sussisterebbe a prescindere da qualsiasi intervento sullo Statuto. In particolare il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, ha ribadito come siano immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, le norme del Codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e all’operatività del Registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Pertanto, secondo il Ministero, l’articolo 30 del CTS, sarebbe immediatamente applicabile e quindi l’obbligo in questione pienamente vigente.
La nota conclude infatti osservando che la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal Legislatore va fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.
In base a questo ragionamento, quindi, la nomina dell’organo di controllo negli enti che nel 2018 e nel
2019 avessero superato i limiti dimensionali avrebbe dovuto essere effettuata, al più tardi, con l’assemblea di approvazione del bilancio (o del rendiconto) chiuso al 31 dicembre 2019.
Gli enti che ancora non avessero provveduto dovranno sicuramente farlo a breve, anche per poter presentare l’istanza di iscrizione al Runts, in quanto tra i documenti da allegare è previsto anche l’atto di nomina dell’organo di controllo.
Nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni e associazioni