Gli amministratori negli Enti Sportivi
Negli Enti sportivi spesso gli amministratori svolgono anche un ruolo attivo nell’ambito della disciplina sportiva praticata e promossa dall’associazione/società sportiva dilettantistica.
Comune il caso del consigliere di Direttivo che svolge tale incarico a titolo gratuito ma ricopre anche il ruolo retribuito di istruttore o allenatore.
La figura del volontario
Con l’introduzione della figura del “volontario” apportata dalla Riforma dello Sport ci si è domandati se fosse ancora possibile rivestire tale duplicità di incarichi, uno gratuito e uno retribuito, o se si fosse venuta a configurare un’incompatibilità tra gli stessi.
Si ricorda infatti che l’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 al suo comma 3 prevede che: “le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.
Compatibilità della carica di amministratore con quella di lavoratore sportivo
E’ dunque ancora possibile ricoprire gratuitamente una carica sociale all’interno di un’associazione nell’ambito della quale si è anche inquadrati come lavoratori sportivi percettori di compensi sportivi secondo la normativa sul lavoro sportivo introdotta dalla Riforma dello Sport?
La carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo.
Sport e Salute risponde
La stessa Sport e Salute S.p.a., rispondendo ai quesiti raccolti a seguito del webinar sulla figura del lavoratore sportivo e la tipologia dei rapporti introdotti dalla Riforma dello Sport del 6 dicembre 2023 alla domanda “Il Presidente di una ASD con qualifiche certificate di istruttore sportivo, può esercitare detta funzione all’interno della propria struttura, percependo il relativo compenso, previo regolare contratto di collaborazione?” ha chiarito che “si può ritenere che l’attività di Presidente di una ASD, pur a titolo gratuito, non rientri nella categoria delle «prestazioni sportive di volontariato», costituendo attività di natura non sportiva. Quindi non sussisterebbero motivi ostativi.
Consigli operativi
È importante che il contratto di collaborazione venga approvato dal Consiglio Direttivo e che il compenso previsto:
- sia congruo rispetto ad analoghi contratti sottoscritti dalla ASD e alle dimensioni ed i volumi della ASD;
- non rappresenti una distribuzione indiretta di utili.
Aggiungerei l’opportunità per il Presidente in questione, in ragione del conflitto d’interesse, di astenersi dall’esprimere il proprio voto nella delibera del Consiglio Direttivo che gli conferirà l’incarico di collaboratore sportivo.
Supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro
Per affrontare queste sfide e adempiere correttamente alle nuove disposizioni della riforma del lavoro sportivo, è fondamentale il supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro. Un avvocato con esperienza nella riforma del lavoro sportivo può aiutare gli enti sportivi a stipulare contratti adeguati e corretti, gestire le responsabilità legali e navigare con successo nel nuovo panorama legale.
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