Il lavoratore sportivo e il rapporto di lavoro sportivo
Dal 1 luglio 2023 è entrata pienamente in vigore la riforma del lavoro sportivo che ha abrogato l’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui inquadrava tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati dagli enti sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Ricordiamo che era stato l’art. 37 della Legge 342/2000 a inserire tra i redditi diversi i compensi che le società e associazioni sportive dilettantistiche corrispondevano ai soggetti operanti al loro interno.
Questo significa che dal 1 luglio 2023 non esiste più il rimborso forfettario sportivo inquadrato tra i redditi diversi, quel rimborso esente da contribuzione e da tassazione fino a 10.000€ che ogni collaboratore sportivo e ogni ente sportivo ben conosce, la cosiddetta 342.
L’attività sportiva retribuita viene per la prima volta riconosciuta e inquadrata come rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di maggiori tutele e garanzie per il lavoratore sportivo e in termini di maggiore livello di responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro (che, ricordiamolo, è il Presidente dell’ente sportivo, sia esso associazione o società sportiva dilettantistica, oppure Federazione o Ente di Promozione sportiva o Disciplina sportiva associata).
Ma chi è il lavoratore sportivo? Chi può essere inquadrato come lavoratore sportivo secondo la riforma dello sport?
Il modo migliore per rispondere è partire dal testo normativo, l’art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021, così come modificato dall’ultimo correttivo, il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023.
È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, (senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico), esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonchè a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpiche, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
“E’ lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”, mansioni queste ultime che non possono mai essere ritenute lavoro sportivo.
“Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Questo significa che sono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi i professionisti iscritti ad un albo riconosciuto per legge, anche se svolgono quel tipo di attività nell’ambito sportivo a favore di una Asd (si pensi ad esempio al fisioterapista, o al medico), questi professionisti quindi non potranno fruire delle agevolazioni riservate ai lavoratori sportivi.
Il comma 1-ter prevede poi che “Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”