Il lavoratore sportivo e il rapporto di lavoro sportivo
Dal 1 luglio 2023 è entrata pienamente in vigore la riforma del lavoro sportivo.
I collaboratori sportivi potranno svolgere la propria attività in due modi, tra loro alternativi:
– lavoratore sportivo: ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021 “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. L’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sarà tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.
Per essere lavoratore sportivo è necessario avere il tesserino tecnico della Federazione o EPS e il tesseramento come istruttore, allenatore, etc… ed è necessario che la prestazione sia resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (Asd o Ssd o Federazioni o EPS).
– Volontario puro: il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e potrà beneficiare solo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, vitto, alloggio e trasporto al di fuori del comune di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il correttivo di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha introdotto la possibilità di riconoscere rimborsi fino a 150€ al mese anche senza produzione dei giustificativi di spesa, ma previa autocertificazione del volontario di aver sostenuto tali spese.
Il lavoratore sportivo potrà essere inquadrato come:
• lavoratore subordinato (in presenza di eterodirezione, subordinazione, potere disciplinare, orario prestabilito, etc.) cui si applicano tutte le regole di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con poche eccezioni;
• lavoratore autonomo con Partita Iva, se lavora in autonomia a favore di diversi enti sportivi e l’attività sportiva è la sua arte o professione, intendendosi per tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all’articolo 53 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917;
• lavoratore “autonomo” nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co): nel settore dilettantistico si presume che la prestazione sia di Co.Co.Co se la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione sportiva. Ai lavoratori inquadrati con la Co.Co.Co. “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento e non si applica Inail. Necessaria la comunicazione dell’avvio del rapporto di lavoro al Registro delle Attività Sportive (RAS), in sostituzione della comunicazione al Centro per l’Impiego e la tenuta del Libro Unico del lavoro.
I compensi per il lavoro sportivo dilettantistico non subordinato possono essere suddivisi in tre fasce:
• la prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000€, cui non si applica né contribuzione né imposizione fiscale, poche spese per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per i Co.Co.Co. gli obblighi di comunicazione al RAS e la tenuta del Libro Unico del lavoro;
• la seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000€ e 15.000€, cui si applica la contribuzione Inps, e per i Co.Co.Co. le spese per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di comunicazione e di tenuta del Libro del Lavoro, il modello Uniemens, l’F24 contributi Inps;
• la terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000€, cui si applica tutto quanto già indicato nella precedente voce e si aggiunge l’imposizione fiscale e l’obbligo di emettere busta paga.
Appare quindi necessario per il Presidente dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, in qualità di datore di lavoro, fare le più opportune e ragionate valutazioni per procedere al corretto inquadramento del personale che opera all’interno dell’ente.
Se desiderate il supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro potete trovarmi allo Sport Point in Strada del Fortino n. 20, Torino, previa richiesta di appuntamento via mail (info@avvocatocristianafossat.it).