Il regime forfettario della Legge 398 del 1991
Le associazioni senza scopo di lucro che svolgono regolarmente attività commerciale, ai sensi dell’art. 144 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) sono obbligate a richiedere il numero di partita IVA, ad iscriversi al REA, a scegliere un idoneo regime contabile che determinerà quali sono le scritture contabili da tenere.
La Legge 398 del 1991 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva, che svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che sono pertanto iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
Che cosa è un regime forfettario?
Un regime forfettario è una forma semplificata di tassazione che prevede l’applicazione di una tassazione agevolata, basata su un’imposta sostitutiva, che sostituisce le tradizionali imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Tra le caratteristiche principali di un regime forfettario vi è la determinazione del reddito imponibile in misura forfettaria, ovvero in base a un parametro standard predeterminato e non in base al reddito effettivo. Questo parametro può essere il volume di affari, i ricavi o altre variabili specificate dalla legge.
Inoltre, i soggetti che aderiscono a questo regime beneficiano di agevolazioni in materia di dichiarazioni, adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi, insomma di semplificazioni procedurali e contabili che riducono gli oneri amministrativi.
Tuttavia, l’adesione al regime forfettario comporta anche alcune limitazioni, come l’impossibilità di dedurre determinate spese o costi dal reddito imponibile e l’applicazione di aliquote fisse stabilite dalla legge.
Requisiti per accedere al regime forfettario della Legge 398 del 1991
Il primo requisito per poter accedere al regime forfettario della Legge 398/1991 è avere ricavi commerciali non superiori a 400.000€ annui; se nel periodo d’imposta si supera il limite dei 400.000€, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è stato superato il tetto reddituale, si passerà al regime ordinario.
Inoltre deve trattarsi di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali. Si ricorda che l’attività commerciale autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale eventualmente svolta non può beneficiare del regime forfettario di favore di cui alla Legge 398/1991.
L’esatto perimetro delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
Per l’applicazione del regime forfettario Legge 398/1991, quindi, per attività “connessa agli scopi istituzionali” devono intendersi quelle che rappresentano “naturale completamento” degli scopi che specificamente caratterizzano l’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
L’Agenzia delle entrate nella nota Circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 ha fornito l’esatta individuazione dei proventi per i quali si può applicare il regime speciale della Legge 398/1991 fornendo chiare indicazioni su quali siano le attività commerciali “strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica”.
Tra queste rientrano i proventi derivanti:
- dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata
- durante lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica
- dalla vendita di materiali sportivi
- dalla vendita di gadget pubblicitari
- dalle sponsorizzazioni
Non possono invece essere considerate connesse agli scopi istituzionali:
- i corsi per attività sportive non incluse tra le discipline riconosciute come sportive dal Coni
- le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo come riconosciuti dall’organismo sportivo affiliante
- le attività svolte mediante l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato (come ad esempio, vendita di beni o prestazioni di servizi per i quali l’ente utilizza strumenti propri delle imprese profit, come insegne, marchi e pubblicità, finalizzati ad acquisire clienti diversi dagli associati).
I proventi derivanti da queste attività non sono assoggettabili al regime forfettario e per essi, quindi, valgono le ordinarie regole di imposizione.
L’opzione per aderire al regime della Legge 398 del 1991
L’opzione si esercita con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime.
Inoltre è necessario comunicare la scelta all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO, nella prima dichiarazione IVA.
L’opzione è vincolante per 5 anni.
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