Il regime forfettario della Legge 398 del 1991 per associazioni sportive che svolgono attività commerciali

Il regime forfettario della Legge 398 del 1991

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, possono fruire dello speciale regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva, che svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che sono pertanto iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Per poter accedere al regime forfettario della Legge 398/1991 è necessario avere ricavi commerciali non superiori a 400.000 € annui ed esercitare l’opzione con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime nonché comunicare la scelta all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO, nella prima dichiarazione IVA.

Quali imposte si versano con il regime forfettario della Legge 398 del 1991

Le imposte da versare sono l’IRES, l’IVA e l’IRAP.

Sotto un profilo reddituale la Legge 398 del 1991 contiene una forfettizzazione per la determinazione dell’imponibile fiscale pari al 3% dei ricavi.

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti senza scopo di lucro che adottano il regime agevolato determinano quindi il reddito imponibile ai fine IRES applicando all’ammontare di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

La tassazione è calcolata secondo l’ordinaria aliquota IRES.

Avviene applicando il principio di cassa, ma ai proventi incassati vanno aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati.

Come si applica l’IVA nel regime forfettario della Legge 398 del 1991

Nel regime forfettario della Legge 398 del 1991 l’IVA è pienamente applicabile, con aliquota variabile in funzione del tipo di prestazione/cessione.

L’imposta applicata viene poi versata in misura forfettaria, più precisamente l’Iva da versare verrà determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari a:

    • il 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (incluse le attività di sponsorizzazione e pubblicità);
    • 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche.

Di conseguenza si verserà il 50% dell’IVA a debito nella generalità dei casi, e i 2/3 dell’IVA debito per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica..

E’ importante precisare che la percentuale di IVA non versata rimane nelle disponibilità finanziarie dell’ente e non concorre a formare imponibile ai fini reddituali.

Per contro l’IVA sugli acquisti non può essere detratta e rimane pertanto un costo a carico dell’ente quale consumatore finale.

La tassazione ai fini Iva avviene applicando il principio di competenza.

L’Iva dovuta deve essere versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24.

Come si calcola l’IRAP nel regime forfettario della Legge 398 del 1991

La base imponibile ai fini Irap si ottiene sommando:

    • il reddito imponibile ai fini Ires
    • le retribuzioni per il lavoro dipendente e redditi a questi assimilati
    • compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

Al valore della produzione così ottenuto, si applica l’aliquota regionale prevista.

L’IRAP deve essere versato entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Si ricorda inoltre che i sostituti d’imposta devono presentare anche il modello 770 e la Certificazione Unica (CU).

Quali ulteriori adempimenti sono richiesti dal regime della Legge 398 del 1991

Oltre al noto obbligo di approvare annualmente il rendiconto economico finanziario, le associazioni che optano per il regime agevolato della Legge 398 del 1991 hanno i seguenti ulteriori obblighi contabili:

    • conservare e numerare progressivamente, per anno solare, le fatture d’acquisto e le fatture emesse;
    • annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente (il modello da compilare è il registro IVA minori di cui al DM 11 febbraio 1997);
    • effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24.

Supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro

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