Il Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117) prevede per tutte le APS (Associazioni di Promozione Sociale) il deposito obbligatorio dei bilanci presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a decorrere dall’esercizio 2021.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000€ può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità agli schemi di bilancio di cui al D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dai principi contabili per gli Enti del Terzo Settore redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 35).
Trovandoci ancora nella fase di prima applicazione delle nuove regole, e considerando che il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS di numerose APS si concluderà con buona probabilità dopo il 30 giugno 2022, soltanto a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 54, comma 2, del Codice del Terzo Settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 05.04.2022, n. 5941 ha chiarito che le APS sono tenute a depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dalla data di iscrizione al RUNTS, data che quindi potrebbe anche essere successiva alla data del 30 giugno 2022, dovendosi escludere in via generale “l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022”.