Il lavoratore sportivo secondo la riforma del lavoro sportivo
Secondo l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021, così come modificato dai correttivi, il lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ inoltre lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
La prestazione di lavoro sportivo
Per essere considerato lavoratore sportivo è inoltre necessario che la prestazione di lavoro sia resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e quindi a favore di una associazione sportiva dilettantistica oppure a favore di una società sportiva dilettantistica, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpiche, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
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