Rapporto di lavoro

Il lavoratore sportivo e il rapporto di lavoro sportivo

Dal 1 luglio 2023 è entrata pienamente in vigore la riforma del lavoro sportivo.
Il lavoratore sportivo potrà essere inquadrato come:
• lavoratore subordinato (in presenza di eterodirezione, subordinazione, potere disciplinare, orario prestabilito, etc.) cui si applicano tutte le regole di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con poche eccezioni;
• lavoratore autonomo con Partita Iva, se lavora in autonomia a favore di diversi enti sportivi;
• lavoratore “autonomo” nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co).

Touch Point del Fortino – Sportello di Consulenza per le Associazioni

Gli Enti di promozione sportiva fanno rete e promuovono ‘Sport Point’, un progetto supportato da Sport e Salute S.p.a., promosso e condiviso da Us Acli, Csain, Uisp, Csi e Pgs, che mira a diffondere una nuova coscienza collettiva sulle opportunità dello sport, attraverso l’attivazione di servizi di supporto, formazione, aggiornamento e orientamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo lavorano nel mondo sportivo ma anche attraverso l’attivazione di sportelli fisici ai quali rivolersi per consulenze specializzate.

Dimissioni per giusta causa

Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore a tempo indeterminato che voglia dare le dimissioni deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione di dimettersi con un congruo anticipo, che viene definito periodo di preavviso e la cui durata è fissata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. La previsione dell’obbligo di dare il […]

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