Assemblee di bilancio e nuovi parametri per la nomina degli organi di controllo negli Enti del Terzo Settore

Bilanci d’esercizio

Con l’arrivo della stagione assembleare, gli enti del Terzo settore (ETS) si apprestano a discutere e approvare i bilanci dell’esercizio precedente.
Questo momento chiave rappresenta anche un’occasione per valutare la necessità, o meno, di procedere alla nomina o al rinnovo dell’Organi di Controllo (OdC) e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti. L’attenzione è particolarmente alta quest’anno, anche in virtù delle novità normative introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha inciso direttamente, modificandoli, sui parametri per la nomina obbligatoria degli organi di controllo.

Nomina dell’Organo di Controllo e del revisore legale

La novità più rilevante riguarda l’innalzamento, di circa un terzo, delle soglie dimensionali che determinano l’obbligatorietà della nomina dell’Organo di Controllo e del revisore legale. Un aggiornamento che riduce sensibilmente il numero di Enti soggetti a tale obbligo, alleggerendo così il carico organizzativo e amministrativo per molte realtà del Terzo settore.

Tuttavia, come chiarito nella Circolare n. 6 del 9 agosto 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’abolizione dell’obbligo non ha effetto retroattivo sugli incarichi già conferiti: gli organi di controllo nominati prima del 4 agosto 2024 – data di entrata in vigore della nuova norma – dovranno infatti restare in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato, così come normalmente previsto da Statuto e come già più volte ribadito dalla giurisprudenza per casi analoghi con riferimento al Collegio sindacale. 

Al contrario, per i revisori legali dei conti, la cessazione dell’obbligo di nomina può costituire giusta causa di revoca anticipata. Il DM 28.12.2012 n. 261 dispone, infatti, all’art. 4 co. 1 che: “1. Costituiscono giusta causa di revoca: […] i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

I riferimenti contenuti negli Statuti

Gli ETS sono dunque chiamati a un’attenta lettura dei propri Statuti e a valutazioni puntuali da effettuare in sede di assemblea annuale per l’approvazione del bilancio. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al contenuto degli Statuti che fanno riferimento esplicito ai precedenti limiti: secondo la circolare ministeriale sopra richiamata tali clausole non richiedono aggiornamento, poiché si intendono integrate automaticamente in virtù dell’art. 1339 del Codice civile. Differente invece il discorso per gli statuti approvati dopo il 4 agosto 2024, i quali dovranno conformarsi espressamente alle nuove soglie.

Nel frattempo, per gli organi di controllo già in carica, è tempo di predisporre la relazione al bilancio 2024, riportando le risultanze delle attività di vigilanza svolte nel corso dell’anno. Una prassi che rafforza la trasparenza e la buona governance dell’ente, e che resta centrale anche alla luce del nuovo assetto normativo.

Un passo importante nella direzione della semplificazione normativa

La revisione dei limiti dimensionali, salutata positivamente da gran parte del Terzo settore, rappresenta un passo importante nella direzione della semplificazione normativa. Ma impone, al tempo stesso, una maggiore attenzione nella gestione degli adempimenti e una riflessione sul ruolo degli organi di controllo nel garantire legalità, trasparenza e rispetto della missione sociale degli Enti del Terzo Settore.

Per questo motivo, le assemblee di bilancio 2025 non sono solo un’occasione per approvare i conti, ma anche un momento strategico per riorganizzare la governance interna degli enti alla luce del nuovo quadro normativo.

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