Cosa si intende per amministrazione condivisa?
L’amministrazione condivisa è un modello organizzativo che viene disciplinato nel regolamento per il governo dei beni comuni urbani delle città. Tale regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione, consente ai cittadini e all’amministrazione pubblica, in particolare al Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
Si tratta di un modello basato su relazioni di collaborazione e condivisione, ispirate a valori e principi come la fiducia reciproca, la trasparenza, la responsabilità, l’inclusività, la sostenibilità e l’autonomia civica, la prossimità e la territorialità. Si contrappone idealmente al modello tradizionale di amministrazione, caratterizzato da rapporti asimmetrici e gerarchici.
Tuttavia, nell’ambito dei rapporti sussistenti tra i cittadini e l’amministrazione, l’amministrazione condivisa non si sostituisce ad altri modelli preesistenti ma vi si affianca.
Le fonti del modello dell’amministrazione condivisa
Il modello di amministrazione condivisa trova la sua regolamentazione, oltre che nel principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e nel regolamento sull’amministrazione condivisa sopra citati, anche nel patto di collaborazione, dove viene maggiormente specificato e concretizzato.
L’Amministrazione Condivisa è ormai diventata una parola chiave nel dibattito pubblico, soprattutto a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, n.131/2020, che ha fornito un’autorevole fonte di legittimazione non soltanto alla coprogrammazione e alla coprogettazione, così come disciplinate dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017, ma anche a tutte le prassi più o meno formalizzate attraverso cui si viene a determinare una cooperazione fattiva tra le varie articolazioni dello Stato e gli Enti del Terzo Settore: regolamenti comunali per la gestione dei beni pubblici, patti di sussidiarietà e di comunità, reti di partenariato su specifiche iniziative, ecc.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione di queste politiche collaborative sono le attività di interesse generale definite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore: dalla rigenerazione urbana, ai servizi di cura della salute, passando per la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, senza dimenticare l’agricoltura sociale e la promozione dello sport per tutti.
Possiamo definire “cittadini attivi” tutti i cittadini (singoli, associati e collettivi) che, a prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo svolgimento delle richiamate attività di interesse generale.