La figura del Co.Co.Co amministrativo gestionale
La riforma dello sporto ha mantenuto la figura del Co.Co.Co amministrativo gestionale che, pur non essendo un lavoratore sportivo, beneficia però delle stesse soglie di esenzione contributive e fiscali previste per i lavoratori sportivi (dispone in tal senso l’art. 37 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 così come riformato dal correttivo).
Comunicazione ordinaria
Non trattandosi di una collaborazione di lavoro sportivo ma di una Co.Co.Co. soggetta alle regole ordinarie, per la Co.Co.Co amministrativo gestionale è necessario effettuare la comunicazione ordinaria al Centro per l’Impiego, Inps e Inail ed emettere il cedolino paga.
Sarà quindi necessaria l’assistenza di un consulente del lavoro in quanto per queste collaborazioni non si può utilizzare la modalità semplificata della comunicazione tramite il RAS.
Attività di carattere amministrativo-gestionale
Naturalmente non possono essere inquadrati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, come ad esempio i commercialisti o gli avvocati.
Il supporto di un professionista
Se vuoi il supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro chiamami al 338.60.49.399.