Quali sono i requisiti e le condizioni per poter correttamente utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa?
Nel settore dilettantistico si presume che la prestazione sia di collaborazione coordinata e continuativa se la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Ai lavoratori inquadrati con il contratto di Co.Co.Co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa legata al tesseramento e non si applica tutela assicurativa Inail.
Comunicazione al Registro delle attività sportive (RAS)
Gli enti sportivi sono tenuti a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Questa comunicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.
Adempimento e Libro Unico
Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego, alla cui irrogazione provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro.
L’obbligo di tenuta del Libro Unico del lavoro puo’ essere assolto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attivita’ sportive dilettantistiche.