Dal 1 luglio 2023, con la piena entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, è stato abrogato l’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui inquadrava tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati dagli enti sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Questo significa che dal 1 luglio 2023 non esiste più il rimborso forfettario sportivo inquadrato tra i redditi diversi, quel rimborso esente da contribuzione e da tassazione fino a 10.000€ che ogni collaboratore sportivo e ogni ente sportivo ben conosce, la cosiddetta 342.
L’attività sportiva retribuita viene per la prima volta riconosciuta e inquadrata come rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze che ne discendono, sia in termini di maggiori tutele e garanzie per il lavoratore sportivo sia in termini di maggiore livello di responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro.
Ricordiamo che il datore di lavoro è il Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica, il Presidente della società sportiva dilettantistica, o della Federazione o Ente di Promozione sportiva o Disciplina sportiva associata.
I Presidenti degli enti sportivi devono quindi fare estrema attenzione nella scelta del corretto inquadramento del personale che opera all’interno dell’ente sportivo e nella stipulazione dei nuovi contratti di lavoro con i propri istruttori, allenatori, e lavoratori sportivi in genere.
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